Assemblea generale dei soci 2010
Assemblea generale dei soci 2010 Una visita guidata alla mostra “Generazioni – Una bella famiglia come era” e la presentazione di un nuovo video informativo
L’Associazione degli Amici dell’Archivio Donetta si è costituita nel settembre del 2005
Membri del comitato
L’Associazione degli Amici dell’Archivio Donetta si è costituita nel settembre del 2005 con lo scopo di valorizzare, sostenere e promuovere le attività dell’Archivio.
Tutti possono diventare membri dell’Associazione, compilando il tagliando.
L’iscrizione dà diritto a sconti sulle ristampe delle fotografie dell’Archivio, sui libri e sui cataloghi delle mostre di Roberto Donetta, nonché alla partecipazione gratuita a gite culturali e a una regolare informazione su ogni iniziativa che riguarda la Fondazione Donetta.
L’Associazione degli Amici dell’Archivio Donetta è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica amici@archiviodonetta.ch
Per altre informazioni è possibile far riferimento a questo sito, come pure all’indirizzo di posta elettronica.
Assemblea generale dei soci 2010 Una visita guidata alla mostra “Generazioni – Una bella famiglia come era” e la presentazione di un nuovo video informativo
Tutti possono diventare membri dell’Associazione.
Sotto la denominazione Associazione degli Amici dell’Archivio Donetta è costituito per tempo indeterminato e con sede a Corzoneso di Acquarossa un’associazione ai sensi degli art.li 60 e ss.CCS.
Art. 2
L’associazione ha per scopo il sostegno e la valorizzazione delle attività espositive, conservative e culturali dell’Archivio Donetta attraverso:
il sostegno all’organizzazione di esposizioni temporanee nella Casa
Rotonda;
il sostegno all’animazione artistica nel campo della fotografia e dell’arte;
l’acquisto, la donazione e il prestito di opere;
la collaborazione alle pubblicazioni e altre manifestazioni quali conferenze e incontri;
la promozione e la collaborazione con altre istituzioni aventi scopi analoghi;
ogni altra attività di mecenatismo in relazione agli scopi dell’associazione.
Art. 3
Possono diventare soci dell’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’associazione. Le domande di ammissione sono esaminate e decise dal comitato.
Art. 4
Possono aderire all’associazione persone fisiche, famiglie, persone giuridiche e sostenitori.
Art. 5
L’assemblea generale può conferire la qualità di socio onorario alle persone che si sono particolarmente distinte per la loro attività al servizio dell’associazione o che hanno fatto importanti devoluzioni. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota ordinario di socio.
Art. 6
I soci non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale che solo risponde degli impegni dell’associazione esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei soci.
Art. 7
I soci possono dimissionare in ogni momento con preavviso scritto di 6 mesi inviato al comitato per la fine di ogni anno. Per l’anno civile in corso la tassa sociale è comunque dovuta. E` considerato dimissionario il socio che non avrà pagato la tassa sociale dopo due richiami.
Art. 8
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle tasse sociali, dagli interessi sul patrimonio sociale, dalle donazioni e dai legati di persone fisiche o giuridiche, dai contributi volontari di enti pubblici e privati, dagli introiti di manifestazioni, collette o altre azioni di sostegno.
Art. 9
Le tasse annue dovute dai soci sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) Persone fisiche CHF 25.-
b) Famiglie CHF 40.-
c) Persone giuridiche CHF 50.-
d) Sostenitori da CHF 100.-
Art.10
Gli organi dell’associazione sono:
l’assemblea generale;
il comitato;
l’ufficio di revisione.
Art. 11
L’assemblea generale è convocata dal comitato tramite avviso spedito a ogni socio con almeno 30 giorni di preavviso e si tiene di regola ogni anno in concomitanza con l’apertura della nuova mostra primarivile/estiva. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno 1/5 dei soci.
Art. 12
L’assemblea generale può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Riservati i casi in cui lo statuto richiede una maggioranza qualificata le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti decide quello del presidente.
Art. 13
Ogni famiglia o persona giuridica, come il sostenitore (non persona fisica), ha diritto a un voto e dovrà designare per iscritto un suo rappresentante ufficiale prima dell’inizio dei lavori.
Art. 14
L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione ed esercita le seguenti competenze:
approva gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
nomina e revoca i membri del comitato e revoca il presidente, eletto dal
comitato;
designa l’ufficio di revisione composto da 2 membri;
approva il rapporto d’attività del comitato e i conti annuali;
dà scarico al comitato;
nomina i soci onorari su proposta del comitato;
pronuncia l’esclusione dei soci che contravvengono agli scopi sociali;
modifica gli statuti;
decide la fusione con altre associazioni;
decide lo scioglimento dell’associazione.
Nei casi previsti ai N. 8), 9) e 10) le deliberazioni devono essere adottate dai 2/3 dei soci presenti all’assemblea.
Art. 15
Il comitato è composto da 3 a 9 membri che stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili. Il comitato designa nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un cassiere.
Art. 16
Il comitato esercita le seguenti competenze:
concretizza gli indirizzi generali dell’associazione;
assicura l’amministrazione, organizza e coordina l’attività dell’associazione;
adotta tutte le decisioni che per legge o per statuto non sono riservate ad
altro organo. In modo particolare si pronuncia circa l’accettazione di
donazioni e legati;
allestisce l’ordine del giorno delle assemblee generali ed esegue le
decisioni delle stesse.
Art. 17
Il comitato si riunisce tutte le volte che gli affari dell’associazione lo esigono dietro convocazione scritta o verbale del suo presidente o del vicepresidente. Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. E’ ammessa l’adozione di decisioni in via circolare.
Art. 18
L’associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva a due del presidente o del vicepresidente con un altro membro del comitato.
Art. 19
L’ufficio di revisione è composto di due membri designati per il periodo di 4 anni dall’assemblea generale. L’ufficio di revisione allestisce il suo rapporto che consegna 15 giorni prima dell’assemblea generale.
Art. 20
L’esercizio contabile è annuale e chiude al 31 dicembre.
Art. 21
Gli organi dell’associazione terranno un verbale sulle discussioni e deliberazioni; esso sarà sottoscritto dal segretario e dal presidente rispettivamente da chi ne avrà fatto le veci.
Art. 22
Nel caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Archivio Donetta, Corzoneso.
Il presente statuto contiene le modifiche decise dall’assemblea generale del 25 giugno 2022 che riguardano gli arti.li 11, 14.2. e 15 dello statuto approvato dall’assemblea costitutiva svoltasi il 24 settembre 2005 alla Casa Rotonda.