Scopo della Fondazione è gestire i beni dell’Archivio di Roberto Donetta
Consiglio di Fondazione
Scopo della Fondazione è gestire l’Archivio di Roberto Donetta assicurandone adeguate forme di divulgazione tramite l’organizzazione e/o la partecipazione a mostre espositive, la riproduzione e la concessione di diritti di riproduzione. La Fondazione promuove attività culturali collaterali incentrate sulla fotografia, convegni, raduni e studi. Intende inoltre favorire la costituzione di un centro di documentazione audiovisiva per la valle di Blenio.
La Fondazione non ha scopo di lucro; essa si prefigge di animare il dibattito culturale in valle cooperando con le altre iniziative museali. La Fondazione è la proprietaria della totalità dei beni dell’Archivio Donetta che comprende:
Art. 1 – Denominazione e sede
Sotto la denominazione “Fondazione archivio fotografico Roberto Donetta” è costituita una Fondazione retta dagli art. 80 e segg. del Codice Civile Svizzero e dai presenti statuti. La Fondazione ha sede a Corzoneso, presso la “Casa rotonda” a Casserio.
Art. 2 – Scopo
La Fondazione ha lo scopo di gestire l’archivio fotografico relitto dal defunto concittadino Roberto Donetta assicurandogli adeguate forme di divulgazione tramite l’organizzazione o partecipazione a mostre espositive, la riproduzione e la concessione di diritti di riproduzione. La Fondazione potrà promuovere attività culturali collaterali incentrate sulla fotografia, promuovere convegni, raduni e studi nonché aprirsi alla costituzione di un centro di documentazione audiovisiva per la valle di Blenio. La Fondazione non ha scopo di lucro; essa si prefigge di animare il dibattito culturale bleniese cooperando con le altre iniziative museali.
Art. 3 – Patrimonio
Conformemente all’atto di fondazione il patrimonio iniziale devoluto dal Comune di Corzoneso fondatore e messo a libera disposizione della fondazione comprende:
Il patrimonio potrà essere incrementato con ulteriori devoluzioni, donazioni, sussidi ed in ogni altro lecito modo. Il patrimonio storico-artistico della Fondazione è inalienabile
Art. 4 – Organizzazione
Gli organi della Fondazione sono:
Art. 5 – Consiglio di fondazione
La Fondazione è diretta da un consiglio di fondazione composto da sette membri; spetta al Comune di Acquarossa la designazione dei primi tre che completeranno poi il Consiglio per cooptazione avuto riguardo alle necessarie specifiche competenze.
Art. 6 – Compiti
Il consiglio di fondazione:
Art. 7 – Rappresentanza
La Fondazione è rappresentata verso terzi dalla firma a due del presidente con un membro o il segretario.
Art. 8 – Deliberazioni
Il consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del presidente; le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente. Le decisioni possono essere prese anche nella forma circolare a condizione che nessuno dei membri richieda la discussione orale. Delle discussioni e risoluzioni del consiglio di fondazione deve essere tenuto regolare verbale.
Art. 9 – Ufficio di revisione
Il consiglio di Fondazione designa un ufficio di revisione per un periodo da uno a tre esercizi. Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone. L’ufficio di revisione deve essere indipendente, giusta gli art. 728 e 729 del CO. I revisori devono verificare se il conto dei profitti e delle perdite ed il bilancio corrispondono ai libri, se questi sono regolarmente tenuti e se i risultati dell’esercizio e lo stato patrimoniale esposti dal consiglio di fondazione poggiano su valutazioni conformi alle prescrizioni legali statutarie. I revisori allestiranno un rapporto scritto all’attenzione dell’autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione laddove siano date le condizioni fissate dall’ordinanza concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni.
Art. 10 – Esercizio
L’esercizio della Fondazione corrisponde all’anno civile. Il primo esercizio si apre alla data di iscrizione della Fondazione nel registro di commercio e si chiude al 31.12.2003. I conti devono essere allestiti entro il 31 marzo di ogni anno ed essere trasmessi all’autorità cantonale di vigilanza entro il 31 maggio.
Art. 11 – Organizzazione
Il consiglio di fondazione potrà elaborare regolamenti sul proprio funzionamento interno ritenuto il carattere onorifico delle cariche che non danno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive. Per regolamento il consiglio di fondazione potrà altresì definire il funzionamento di eventuali commissioni consultive/operative d’appoggio. E’ fatta salva la ratifica dei regolamenti da parte dell’autorità di vigilanza. Art. 12 Soppressione della Fondazione Ove la Fondazione dovesse essere soppressa il suo patrimonio dovrà essere devoluto al Comune fondatore. In mancanza di esso, su proposta del consiglio di fondazione e dopo consultazione dell’autorità di vigilanza, a enti, istituzioni, opere che più saranno vicine per la loro attività ed i loro scopi alla Fondazione o al Comune nel quale sarà confluito il Comune di Corzoneso fondatore.
Art. 13 – Modifica di organizzazione
Rimane riservata la possibilità di modificare la struttura organizzativa della Fondazione laddove fosse urgentemente richiesto dalla conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. La decisione spetterà all’autorità cantonale di vigilanza su proposta del consiglio di fondazione.
Art. 14 Pubblicazioni
Organo di pubblicazione della Fondazione è il Foglio Ufficiale del Canton Ticino.