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La Fondazione dell'Archivio fotografico di Roberto Donetta

Scopo della Fondazione è gestire i beni dell’Archivio di Roberto Donetta

Consiglio di Fondazione

  • Antonio Mariotti, Sorengo (presidente)
  • Riccardo Bozzini, Acquarossa (vicepresidente)
  • Irène Bassetti, Acquarossa
  • Marusca Cima, Acquarossa (segretaria)
  • Luca Solari, Acquarossa
  • Stefano Spinelli, Ponte Tresa
  • Danilo Wyder, Porza

Scopo della Fondazione è gestire l’Archivio di Roberto Donetta assicurandone adeguate forme di divulgazione tramite l’organizzazione e/o la partecipazione a mostre espositive, la riproduzione e la concessione di diritti di riproduzione.
 La Fondazione promuove attività culturali collaterali incentrate sulla fotografia, convegni, raduni e studi. Intende inoltre favorire la costituzione di un centro di documentazione audiovisiva per la valle di Blenio.

La Fondazione non ha scopo di lucro; essa si prefigge di animare il dibattito culturale in valle cooperando con le altre iniziative museali. La Fondazione è la proprietaria della totalità dei beni dell’Archivio Donetta che comprende:

  • lastre negative originali (ca 5000 lastre)
  • stampa a contatto di tutte le lastre – lavoro effettuato dal fotografo AlbertoFlammer nel 1998 – archiviate secondo i vari soggetti (totale 46 classificatori)
  • stampe originali restaurate recentemente dall’Associazione MEMORIAV (ca 600 foto)
  • fotografie restanti delle mostre fotografiche effettuate in passato
  • documenti autentici di Roberto Donetta (lettere, 2 volumi con annotazioni varie)
  • digitalizzazione delle lastre effettuate da MEMORIAV
  • lavoro di descrizione e di documentazione delle foto riprodotte
  • volumi – Roberto Donetta pioniere della fotografia nel Ticino di inizio secolo – edizioni Charta (300 volumi)
  • oggetti vari legati alla figura di R. Donetta

STATUTO DELLA FONDAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAFICO ROBERTO DONETTA

Art. 1 – Denominazione e sede
Sotto la denominazione “Fondazione archivio fotografico Roberto Donetta” è costituita una Fondazione retta dagli art. 80 e segg. del Codice Civile Svizzero e dai presenti statuti. La Fondazione ha sede a Corzoneso, presso la “Casa rotonda” a Casserio.

Art. 2 – Scopo
La Fondazione ha lo scopo di gestire l’archivio fotografico relitto dal defunto concittadino Roberto Donetta assicurandogli adeguate forme di divulgazione tramite l’organizzazione o partecipazione a mostre espositive, la riproduzione e la concessione di diritti di riproduzione. La Fondazione potrà promuovere attività culturali collaterali incentrate sulla fotografia, promuovere convegni, raduni e studi nonché aprirsi alla costituzione di un centro di documentazione audiovisiva per la valle di Blenio. La Fondazione non ha scopo di lucro; essa si prefigge di animare il dibattito culturale bleniese cooperando con le altre iniziative museali.

Art. 3 – Patrimonio
Conformemente all’atto di fondazione il patrimonio iniziale devoluto dal Comune di Corzoneso fondatore e messo a libera disposizione della fondazione comprende:

  • lastre negative originali in vetro (ca. 5000 lastre);
  • riproduzione di tutte le lastre su carta barricata – lavoro effettuato dal fotografo Flammer nel 1998
  • archiviate in classificatori in modo separato secondo i vari soggetti (totale 46 classatori);
  • foto originali restaurate recentemente dall’Associazione MEMORIAV (ca. 600 foto);
  • fotografie restanti delle mostre fotografiche effettuate in passato; – 1 – – documenti autentici di Roberto Donetta (lettere, 2 volumi con annotazioni varie);
  • digitalizzazione delle lastre effettuate da MEMORIAV (3CD);
  • il lavoro di descrizione e di documentazione delle foto riprodotte, attualmente in corso;
  • volumi – Roberto Donetta pioniere della fotografia nel Ticino di inizio secolo
  • edizioni Charta (300 volumi);
  • oggetti vari legati alla tematica Donetta, ceduti in assoluta ed esclusiva proprietà.

Il patrimonio potrà essere incrementato con ulteriori devoluzioni, donazioni, sussidi ed in ogni altro lecito modo. Il patrimonio storico-artistico della Fondazione è inalienabile

Art. 4 – Organizzazione
Gli organi della Fondazione sono:

  • il consiglio di fondazione,
  • l’ufficio di revisione.
 

Art. 5 – Consiglio di fondazione
La Fondazione è diretta da un consiglio di fondazione composto da sette membri; spetta al Comune di Acquarossa la designazione dei primi tre che completeranno poi il Consiglio per cooptazione avuto riguardo alle necessarie specifiche competenze.

Art. 6 – Compiti
Il consiglio di fondazione:

  • designa al proprio interno un presidente e procede alla nomina del segretario che non deve necessariamente essere uno dei membri;
  • allestisce annualmente i rendiconti, il rapporto morale ed approva i conti;
  • elabora i regolamenti e li sottopone alla ratifica dell’Autorità di vigilanza.

 

Art. 7 – Rappresentanza
La Fondazione è rappresentata verso terzi dalla firma a due del presidente con un membro o il segretario.

Art. 8 – Deliberazioni
Il consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del presidente; le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente. Le decisioni possono essere prese anche nella forma circolare a condizione che nessuno dei membri richieda la discussione orale. Delle discussioni e risoluzioni del consiglio di fondazione deve essere tenuto regolare verbale.

Art. 9 – Ufficio di revisione
Il consiglio di Fondazione designa un ufficio di revisione per un periodo da uno a tre esercizi. Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone. L’ufficio di revisione deve essere indipendente, giusta gli art. 728 e 729 del CO. I revisori devono verificare se il conto dei profitti e delle perdite ed il bilancio corrispondono ai libri, se questi sono regolarmente tenuti e se i risultati dell’esercizio e lo stato patrimoniale esposti dal consiglio di fondazione poggiano su valutazioni conformi alle prescrizioni legali statutarie. I revisori allestiranno un rapporto scritto all’attenzione dell’autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione laddove siano date le condizioni fissate dall’ordinanza concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni.

Art. 10 – Esercizio
L’esercizio della Fondazione corrisponde all’anno civile. Il primo esercizio si apre alla data di iscrizione della Fondazione nel registro di commercio e si chiude al 31.12.2003. I conti devono essere allestiti entro il 31 marzo di ogni anno ed essere trasmessi all’autorità cantonale di vigilanza entro il 31 maggio.

Art. 11 – Organizzazione
Il consiglio di fondazione potrà elaborare regolamenti sul proprio funzionamento interno ritenuto il carattere onorifico delle cariche che non danno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive. Per regolamento il consiglio di fondazione potrà altresì definire il funzionamento di eventuali commissioni consultive/operative d’appoggio. E’ fatta salva la ratifica dei regolamenti da parte dell’autorità di vigilanza. Art. 12 Soppressione della Fondazione Ove la Fondazione dovesse essere soppressa il suo patrimonio dovrà essere devoluto al Comune fondatore. In mancanza di esso, su proposta del consiglio di fondazione e dopo consultazione dell’autorità di vigilanza, a enti, istituzioni, opere che più saranno vicine per la loro attività ed i loro scopi alla Fondazione o al Comune nel quale sarà confluito il Comune di Corzoneso fondatore.

Art. 13 – Modifica di organizzazione
Rimane riservata la possibilità di modificare la struttura organizzativa della Fondazione laddove fosse urgentemente richiesto dalla conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. La decisione spetterà all’autorità cantonale di vigilanza su proposta del consiglio di fondazione.

Art. 14 Pubblicazioni
Organo di pubblicazione della Fondazione è il Foglio Ufficiale del Canton Ticino.